IL CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE FEE ONLY

Dal punto di vista normativo, il consulente finanziario indipendente fee only è un soggetto che, a titolo oneroso e su base continuativa, svolge un'attività di consulenza verso terzi, direttamente o anche attraverso pubblicazioni o comunicazioni, in materia di strumenti finanziari ovvero circa il valore e/o l'andamento di strumenti finanziari e/o l'opportunità di investimento, acquisto o vendita degli stessi e/o su base continuativa produce o promulga analisi o reports che si riferiscono agli strumenti finanziari.

Secondo la definizione della CONSOB (COmmissione Nazionale per le SOcietà e la Borsa), l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate, in relazione alla situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso.

Essa si caratterizza quindi per:

  • l'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
  • la posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
  • l'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
  • la circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente, nel cui interesse il servizio è prestato.

Giuridicamente la figura professionale del consulente finanziario indipendente fee only fa riferimento al contratto d'opera (art. 2222 del Codice Civile) e si inquadra nella categoria dei prestatori d'opera intellettuale così come disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. In tale contesto il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio od un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente personale, indipendentemente dal risultato che sarà raggiunto (c.d. obbligazione di mezzi). In ambito fiscale i servizi di consulenza finanziaria rientrano tra i redditi di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte dirette.

Norme del diritto comune

Prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 c.c.
Non intermediazione, non agente monomandatario che opera per conto di un intermediario, retribuzione a carico del cliente con onorario e non con commissione e/o provvigione.

Obbligazione di mezzi (e non di risultato) ex art. 2230 c.c.
Il prestatore non è responsabile nell'ipotesi in cui, pur avendo operato con la dovuta diligenza, il risultato non è stato raggiunto. L'accertamento delle eventuali inadempienze deve riguardare la modalità dello svolgimento dell'attività professionale, prescindendo così dal mancato conseguimento del risultato.

Responsabilità solo per dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Obbligo di correttezza (art. 1175 c.c.)
L'attività deve svolgersi seguendo le regole della correttezza imposte nel libro IV "Delle obbligazioni" del Codice Civile.

Obbligo di diligenza (diligenza del buon padre di famiglia) ex art. 1176 c.c.
Indicazione dei mezzi e degli accorgimenti che il professionista deve porre in essere per attuare il tipo di attività consigliata, consentendo di distinguere eventualmente tra inadempimento non dovuto a colpa e inadempimento dovuto a colpa.

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