IL CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE FEE ONLY
Dal punto di vista normativo, il consulente finanziario indipendente fee only
è un soggetto che, a titolo oneroso e su base continuativa, svolge un'attività
di consulenza verso terzi, direttamente o anche attraverso pubblicazioni o
comunicazioni, in materia di strumenti finanziari ovvero circa il valore e/o
l'andamento di strumenti finanziari e/o l'opportunità di investimento, acquisto
o vendita degli stessi e/o su base continuativa produce o promulga analisi o
reports che si riferiscono agli strumenti finanziari.
Secondo la definizione
della CONSOB (COmmissione Nazionale per le SOcietà e la Borsa),
l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari
consiste nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di
investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate, in relazione alla
situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso.
Essa si
caratterizza quindi per:
- l'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato
fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di
investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le
indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale
dello specifico investitore;
- la posizione di strutturale indipendenza del
consulente rispetto agli investimenti consigliati;
- l'inesistenza di limiti predeterminati in
capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
- la circostanza che l'unica remunerazione
percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal
cliente, nel cui interesse il servizio è prestato.
Giuridicamente la figura professionale
del consulente finanziario indipendente fee only fa riferimento al contratto
d'opera (art. 2222 del Codice Civile) e si inquadra nella categoria
dei prestatori d'opera intellettuale così come disciplinato dagli
articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. In tale contesto il
soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di
subordinazione, ad eseguire un servizio od un'opera nei confronti
del committente con lavoro prevalentemente personale,
indipendentemente dal risultato che sarà raggiunto (c.d.
obbligazione di mezzi). In ambito fiscale i servizi di consulenza finanziaria
rientrano tra i redditi di lavoro autonomo disciplinati dagli
articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte dirette.
Norme del diritto
comune
Prestazione d'opera intellettuale ex
art. 2229 c.c. Non intermediazione, non agente monomandatario
che opera per conto di un intermediario, retribuzione a carico del
cliente con onorario e non con commissione e/o provvigione.
Obbligazione di mezzi (e non di risultato) ex art. 2230
c.c. Il prestatore non è responsabile nell'ipotesi in cui,
pur avendo operato con la dovuta diligenza, il risultato non è stato
raggiunto. L'accertamento delle eventuali inadempienze deve
riguardare la modalità dello svolgimento dell'attività
professionale, prescindendo così dal mancato conseguimento del
risultato.
Responsabilità solo per dolo o colpa grave ex
art. 2236 c.c. Se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non
risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Obbligo di correttezza (art. 1175 c.c.)
L'attività deve svolgersi seguendo le regole della
correttezza imposte nel libro IV "Delle obbligazioni" del Codice
Civile.
Obbligo di diligenza (diligenza del buon padre di
famiglia) ex art. 1176 c.c. Indicazione dei mezzi e degli
accorgimenti che il professionista deve porre in essere per attuare
il tipo di attività consigliata, consentendo di distinguere
eventualmente tra inadempimento non dovuto a colpa e inadempimento
dovuto a colpa. |