DIRETTIVA EUROPEA MIFID
Nell’Aprile del 2004 il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno dato vita alla nuova direttiva 2004/39/CE, MIFID (Market in Financial Instruments Directive).
L’obiettivo è stato la creazione di un quadro giuridico europeo unitario, che assicurasse un livello di armonizzazione tale da dare protezione agli investitori e permettere
alle imprese di investimento (persone fisiche e giuridiche) di erogare servizi in tutti gli Stati membri sulla vigilanza dello Stato di origine (passaporto unico).
La Mifid stabilisce che la consulenza non è più un servizio accessorio (ossia che può essere svolto da chiunque), ma potrà
essere erogata solo da soggetti autorizzati. A tal proposito entro la metà del 2008 verrà istituito l’Albo Professionale
dei Consulenti Finanziari Indipendenti Fee Only: soggetti (fisici o giuridici) che erogano consulenza "super partes", ossia senza
legami con banche/assicurazioni, e che soddisfano particolari criteri etici e professionali. Il loro operato sarà sottoposto a vigilanza
da parte di Consob e Banca d'Italia. Vi è finalmente l'istituzionalizzazione della consulenza pura.
Nuova definizione di consulenza
Raccomandazione personalizzata fatta ad una persona nella sua qualità di investitore. Deve essere presentata come adatta per tale persona, o deve essere basata sulla considerazione
delle caratteristiche di tale persona, e deve raccomandare la realizzazione di un’operazione appartenente ad una delle seguenti categorie:
comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario.
Una raccomandazione non è una raccomandazione personalizzata se viene diffusa esclusivamente tramite canali di distribuzione o se è destinata al pubblico.
Appropriatezza e adeguatezza
La direttiva prevede che gli intermediari verifichino se l’investitore abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario
per comprendere i rischi che i prodotti finanziari comportano. Questa fase è definita appropriatezza. Le informazioni richieste includono i seguenti elementi:
- i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
- la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono stare eseguite;
- il livello di istruzione e la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
La valutazione dell’adeguatezza invece è diversa e più delicata. Le imprese di investimento devono ottenere dai clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per ritenere che la specifica operazione raccomandata soddisfi i seguenti criteri:
- corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente in questione;
- sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente includono dati sulla fonte e sulla consistenza del suo reddito, delle sue attività, dei suoi investimenti e beni immobili e dei suoi impegni finanziari.
Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento.
Execution Only
La direttiva autorizza gli intermediari, quando prestano servizi che consistono unicamente nell’esecuzione degli ordini del cliente, a prestare detti servizi senza che sia necessario ottenere informazioni personali quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- il servizio è prestato su esplicita richiesta del cliente;
- i servizi sono connessi ad azioni, strumenti del mercato monetario, obbligazioni, OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi;
- il cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare il servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’idoneità dello strumento o servizio prestato.
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